MOZIONE n. 11 del 15/04/2015
Mozione n.11/10^ di iniziativa del Consigliere F. CANNIZZARO recante: "In ordine alla procedura di reclutamento di personale nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale a seguito del Decreto del Commissario ad acta n. 2 del 26 marzo 2015"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: per effetto dell'entrata in vigore del comma 583 dell'art. 1 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il blocco del turn over del personale del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria, il cui termine sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2015, è cessato in data 31 dicembre 2014;
il blocco del turn over, unitamente alle cessazione di personale per collocamento in pensione e all'impossibilità di completare le procedure di stabilizzazione in applicazione delle L. n. 296/2006 e n. 244/2007 e della L.r. 15 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., ha procurato profonde carenze nelle dotazioni organiche degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
a seguito della situazione sopra delineata, il Commissario ad acta (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dei disavanzi del SSR calabrese, secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 30 gennaio 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13.03.2015), ha emesso il Decreto n. 2 del 26 marzo 2015, recante "Disposizioni in materia di reclutamento di personale nelle aziende del SSR";
tale Decreto all'art. 4 dell'Allegato A) stabilisce le modalità di assunzione del personale, prevedendo, nel rispetto delle procedure per il reclutamento del personale previste dal D. Lgs. 165/2001 e della restante normativa in materia, il seguente ordine di priorità al quale le Aziende dovranno attenersi per la copertura dei posti: 1. Immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico, ferma restando la validità delle graduatorie aziendali, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
2. Attivazione dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 8 del D. L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con le procedure di cui al DPGR 127/2011;
3. Scorrimento delle graduatorie degli idonei rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali, limitatamente a quelle vigenti e approvate da 01/01/2007. (...). 4. Possibilità di attingere a graduatorie concorsuali ancora valide, approvate da altre Aziende, purché riguardino concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale, (...);
5. Attivazione delle procedure concorsuali (...);
prima dell'attivazione delle procedure di reclutamento ordinario è necessario l'esperimento delle procedure di mobilità ex art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.;
considerato che: nel quadriennio 2010-2013 nelle Aziende del SSR vi è stato un risparmio di spesa per il personale del 2,8% (Fonte MEF - Monitoraggio della spesa sanitaria 2014);
nello stesso quadriennio, sono cessate dal servizio 3723 unità di personale appartenente a vari ruoli, la cui riduzione ha procurato situazioni di criticità per le attività dirette ad assicurare i livelli minimi di assistenza e, a seguito delle quali, non sembra possa affermarsi esistano nella Regione situazioni di eccedenza che giustifichino l'applicazione dell'art. 1, comma 8 del D. L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189;
nelle diverse Aziende del SSR risultano vigenti graduatorie di idonei di concorsi pubblici, alcuni dei quali assunti a tempo determinato presso le stesse e che hanno contribuito con le loro prestazioni professionali a garantire la tenuta del sistema ed assicurare i livelli minimi di assistenza negli anni del blocco del turn over;
l'assunzione a tempo indeterminato degli idonei dei concorsi pubblici espletati nel corso degli anni passati dalle Aziende del SSR, in specie di coloro che in forza dei detti concorsi risultano dipendenti a tempo determinato delle stesse, precedentemente all'espletamento delle procedure di mobilità, oltre a garantire i necessari requisiti di professionalità e capacità, comporta un'invarianza nella spesa per il personale del SSR;
la precedenza all'assunzione degli idonei rispetto all'espletamento delle procedure di mobilità è stata più volte ribadita dalle giurisprudenza: «Lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità» (Consiglio di Stato, sentenza n. 4329/2012, conf. Cons. di Stato sent. n. 178/2014, n. 4361/2014);
il personale che ha superato un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato, nel quale sia risultato idoneo, e sia, nel frattempo stato assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza ha un diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui si debbano ricoprire i posti, tramite mobilità o concorso pubblico, per cui è già stato esaminato, in quanto si tratta di personale, la cui professionalità e capacità è stata già accertata a mezzo regolare concorso e che è già stato formato dall'azienda per la copertura del posto a tempo determinato: «Con riguardo al personale da stabilizzare, che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, le amministrazioni non bandiscono concorsi, ma si limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda» (Cass. Sez. Unite, sent. 22 febbraio 2012, n. 2568);
«La procedura di stabilizzazione, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando alla amministrazione le esperienze lavorative del relativo personale, sono suscettibili anche di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente come previsto dall'art. 1 co.565 della 1. n.296/2006 atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti sanitari interessati ed in generale sul bilancio regionale» (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 novembre 2014, n. 5903);
Impegna la Giunta regionale
e il Presidente affinché provveda ad invitare il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario a procedere, con ogni consentita urgenza, alla stabilizzazione dei precari della sanità, con priorità, mediante scorrimento delle graduatorie, e comunque prima dell'avvio delle procedure di mobilità (ex art. 1, comma 8 del D. L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 ed ex art. 30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.) di coloro che, avendo già superato un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato, in atto, prestano servizio con contratto a tempo determinato.

Allegato:

15/04/2015
F. CANNIZZARO